La Corte d’Appello di Lecce accoglie le ragioni di un investitore condannando la Banca alla restituzione delle somme impiegate per l’acquisto di Azioni Parmalat (avvenuto nel lontano 2003). La Corte adita premette che la Banca ex articolo 21 D.lgs n. 58/1998 deve comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura del cliente sia nella fase che precede la stipulazione del contratto d’intermediazione finanziaria sia in quello di esecuzione dello stesso. Il Regolamento CONSOB n. 11522/98, ratione temporis applicabile, distingue tra le informazioni che la banca deve acquisire dall’investitore dalle informazioni che la banca deve fornire al cliente nella fase di esecuzione del contratto quadro, informazioni che sono funzionali a mettere il cliente in condizione di compiere un investimento consapevole. Sul punto, la Corte ritiene non sufficiente il generico avviso di non adeguatezza dell’operazione, contenuto in uno stampato predisposto dall’istituto di credito essendo invece necessario fornire al cliente una informazione specifica e dettagliata dei rischi connessi all’operazione. Ricordiamo in proposito che l’acquisto delle azioni era stata nella specie proposto dalla banca convenuta al cliente pochi giorni prima del definitivo default del gruppo Parmalat, avvenuto nel mese di dicembre 2003 e che tale situazione era stata caratterizzata da un lunga serie di segnali di pericolo che dovevano quindi essere comunicati all’investitore per consentire a quest’ultimo una scelta consapevole.
Avv. Salvatore Calabro (Avvocato patrimonialista)